NORMATIVE PER SETTORE SPECIFICO
La corretta individuazione del Produttore iniziale del rifiuto: un nodo cruciale nella gestione ambientale

Ci confrontiamo spesso con i nostri clienti sul tema della qualifica del Produttore iniziale del rifiuto.
Individuare correttamente il soggetto che riveste questo ruolo è fondamentale, poiché da esso dipendono numerosi obblighi operativi nella gestione dei rifiuti: classificazione, deposito temporaneo, etichettatura, imballaggio, normativa ADR, solo per citarne alcuni. A tali attività si collegano inevitabilmente specifiche responsabilità normative.
Con la sentenza n. 4691 del 29 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha fornito un importante chiarimento:
Le imprese che svolgono attività di manutenzione e pulizia degli impianti di depurazione non possono essere considerate produttori iniziali dei rifiuti generati (come sabbie, fanghi, ecc.), poiché questi materiali sono già presenti nell’impianto e quindi non sono prodotti dall’attività manutentiva.
Questa interpretazione ha implicazioni rilevanti sia in termini operativi che di responsabilità nella gestione dei rifiuti.
Impatti operativi e iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
Uno degli aspetti principali riguarda la categoria di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ricordiamo che, per i produttori iniziali di rifiuti che effettuano trasporto in conto proprio come attività accessoria alla propria attività principale, è prevista l’iscrizione in categoria 2-bis.
Tale iscrizione consente il trasporto dei rifiuti prodotti direttamente dall’impresa, utilizzando mezzi propri.
Alla luce della sentenza, tuttavia, se l’impresa di manutenzione non è il produttore iniziale, non può utilizzare la categoria 2-bis.
È quindi necessaria:
• una licenza di trasporto di cose per conto terzi;
• l’iscrizione all’Albo in categoria 4 e/o 5, a seconda del tipo di rifiuti trasportati.
La pronuncia del Consiglio di Stato non rappresenta una novità assoluta: conferma quanto già espresso dall’Albo Gestori Ambientali con la circolare n. 14 del 21/12/2021, emanata a seguito degli aggiornamenti introdotti dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 152/2006.
In particolare, l’art. 230, comma 5 disciplina i “rifiuti provenienti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie”, introducendo importanti precisazioni sul tema.
Conclusioni
È essenziale conoscere nel dettaglio le proprie iscrizioni all’Albo e i relativi limiti operativi.
Prima di avviare un progetto o una commessa, è indispensabile valutare con attenzione le attività previste per individuare i requisiti autorizzativi necessari e garantire la corretta gestione dei rifiuti.
Tali aspetti sono cruciali non solo per i trasportatori, ma anche per le imprese committenti, che devono esercitare un’adeguata vigilanza sulle autorizzazioni dei soggetti incaricati





